Zanetti | Codice Etico - page 10

Zanetti S.p.A.
CodiceEtico
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contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge o dirette alle
autoritàdi vigilanza, al CollegioSindacaleoai revisori contabili.
2.3. Le Istituzioni
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I rapporti con le Istituzioni sono riservati esclusivamente alle Risorse Umane a ciò autorizzate, nel rispetto
della legge e dei principi di collaborazione, trasparenza, correttezza e rigore. In ogni caso, tali relazioni non
devono inalcunmodo compromettere l’integritàe la reputazionedellaSocietà.
I soggetti autorizzati a mantenere rapporti con le Istituzioni sono tenuti a non originare o dar seguito a
comportamenti illeciti, quali l’offertadi denaroodi altrautilitàeanon influenzare impropriamente ledecisioni
dei rappresentanti delle Istituzioni.
E’ vietato alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico di qualsiasi ente pubblico,
manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto o comunque falsificare, alterare o
omettere dati e/o informazioni al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per la
Società.
Gli eventuali consulenti o soggetti terzi dai quali laSocietà dovesse essere rappresentata nei rapporti con le
Istituzioni, dovranno accettare formalmente i principi del presente Codice. In ogni caso la Società non potrà
farsi rappresentare nei rapporti con le Istituzioni da soggetti terzi che potrebbero essere in potenziale
conflittod’interessi o che sianoprivi dei requisiti di onorabilità.
Correttezzanellanegoziazione
Costituiscono comportamenti illeciti tutti gli atti contrari alle normative vigenti, tra cui il ricorso a dichiarazioni
o documenti alterati o falsificati, l’omissione di informazioni o, in generale, il compimento di artifici o raggiri
volti a ottenere concessioni, autorizzazioni, finanziamenti, contributi, anche da parte dell’Unione Europea,
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Istituzioni:
tutti quei soggetti, di dirittopubblicoeprivato, che svolgono una “funzionepubblica” oun “pubblico
servizio”. Per
funzionepubblica
si intendono leattivitàdisciplinatedanormedi dirittopubblico cheattengonoalle
funzioni legislativa (Stato, Regioni, Provincea statuto speciale, ecc.), amministrativa (membri delleamministrazioni
statali e territoriali, Forzedell’Ordine,membri delleamministrazioni sovranazionali,membri delleAuthority, delleCamere
di Commercio,membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di operepubbliche, periti del RegistroNavale Italiano, ecc.),
giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell’AmministrazionedellaGiustizia quali curatori o liquidatori
fallimentari, ecc.). Per
soggetti incaricati di pubblicoservizio
si intendono coloro i quali, aqualunque titolo, prestano
un pubblico servizio. Per pubblico serviziodeve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse formedellapubblica
funzione,ma caratterizzata, dallamancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e conesclusionedello svolgimentodi
semplici mansioni di ordineedellaprestazionedi operameramentemateriale (art. 358del CodicePenale).
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